Il commissario liquidatore di un ente creditizio può ritrovarsi nella condizione di dover gestire un avanzo, emergente dal bilancio finale di liquidazione. In tale ipotesi non sono posti a suo carico adempimenti ulteriori rispetto a quelli previsti dal combinato disposto degli articoli del Tub e della legge fallimentare in tema di deposito del bilancio finale presso il tribunale, di pubblicazione sulla G.U. dell’avvenuto deposito e di restituzione finale.